L.r. Emilia-Romagna n. 24 del 2017: la limitazione del consumo di suolo
Emanuele Boscolo
La legge regionale dell’Emilia Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 può essere annoverata tra gli interventi normativi che danno la stura alla quarta stagione della produzione legislativa regionale in tema di governo del territorio. La dorsale portante della legge è infatti identificabile nel tentativo di strutturare una correlazione organica tra l’esigenza di limitare il consumo di suolo e la politica (e gli strumenti) orientati a favorire e incentivare la rigenerazione urbana: “gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo attraverso il riuso e rigenerazione del territorio urbanizzato” (art. 1, l.r. 24/2017).
Un approccio nuovo, che si riscontra in termini comparabili per organicità solo nella l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65, indicativo di una netta differenza non solo rispetto alle leggi urbanistiche regionali approvate nel passato ma anche rispetto alle recenti leggi regionali che, nel silenzio del Parlamento, hanno cercato di arginare il consumo di suolo unicamente mediante la previsione di misure limitative, senza tuttavia introdurre contestualmente strumenti tesi a rendere realmente vantaggioso il riuso e rinnovo del patrimonio edilizio esistente e la saturazione dei tessuti urbani (il riferimento è in primis alla l.r. Lombardia 28 novembre 2014, n. 31). Gli scarsi risultati delle prime esperienze regionali indicano chiaramente che una azione di blocco non accompagnata dalla contestuale previsione di dispositivi incentivali, pianificatori, contributivi, procedurali, etc., a favore del rinnovamento edilizio e, più ambiziosamente, della rigenerazione urbana non riesce a perseguire l’obiettivo di una effettiva revisione dei modelli di utilizzo e trasformazione del territorio.
Nell’analisi della legge 24/2017 i due macrotemi a cui si è fatto cenno non possono quindi essere disgiunti e la riflessione sulle disposizioni più strettamente riferite al consumo di suolo, contenute negli artt. 5 e 6 della legge, non può prescindere dalla sottolineatura del nesso di consustanzialità che lega tale blocco di norme a quelle riservate alla rigenerazione urbana, assicurando una prospettiva di possibile effettività al principale contenuto di ordine ambientale di cui devono farsi carico le rinnovate figure della pianificazione territoriale e urbanistica introdotte dalla legge in sostituzione del modello delineato dalla precedente legge regionale 20/2000.