La circolazione delle partecipazioni nelle società di progetto
Guido Barzazi
1. La società di progetto della legislazione sui contratti pubblici e il diritto comune
La società di progetto è una società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che può essere costituita dall’aggiudicatario di una gara indetta per l’affidamento di una concessione per la realizzazione o la gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità.
Caratterizzano questo istituto la sua finalizzazione a realizzare uno specifico progetto e, quindi, una funzione limitata alla gestione dei rapporti economici e giuridici a questo relativi, e la conseguente canalizzazione dei relativi flussi finanziari, in quanto essa crea un patrimonio separato costituito dalle risorse finanziarie impegnate nel progetto.
La società, riconducibile al corrispondente modello del diritto anglosassone dello special purpose vehicle, è regolata dall’art. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016, norma che si pone in piena continuità con le previgenti discipline ed è un istituto con valenza generale perché può esse-re costituita non solo per la realizzazione di una infrastruttura, ma an-che per la sola gestione di questa e, quindi, ha un ambito di operatività più ampio di quello del project-financing, nel contesto del quale, tuttavia, ha trovato il più ampio utilizzo.
La società di progetto delineata dalla disciplina in materia di lavori pubblici, pur non essendo una società atipica perché il legislatore ha individuato dei modelli societari tradizionali, quali la società a responsabilità limitata e la società per azioni, presenta comunque vari elementi di deviazione rispetto al modello societario di matrice civilistica, giustificati dalla specialità della disciplina in tema di contratti pubblici rispetto a quella comune, posta dal codice civile.