La Corte di Cassazione nega il riconoscimento di filiazione ai genitori dello stesso sesso
Renzo Calvigioni
Avevamo affrontato nel n. 6/2020 di questa stessa Rivista[1] l’ipotesi della dichiarazione di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso: si tratta di una fattispecie che si sta verificando con una certa frequenza e che solitamente sfocia in contenzioso con gli interessati, qualora l’ufficiale dello stato civile decida di opporre rifiuto. Proprio al fine di fornire supporto agli ufficiali di stato civile che, rispettosi del quadro normativo esistente, avessero deciso di formalizzare un provvedimento di rigetto della richiesta, avevamo pubblicato un formale atto di rifiuto adeguatamente ed ampiamente motivato, che poteva essere utilizzato solamente aggiungendo i nominatici delle persone coinvolte: naturalmente, quel provvedimento poteva essere utile solamente a chi fosse realmente convinto che il nostro ordinamento non consente la registrazione di una nascita avvenuta in Italia da genitori dello stesso sesso, non certamente a quei sindaci ed ufficiali di stato civile che avevano deciso di ricevere la dichiarazione e formare il relativo atto, incuranti di limiti normativi esistenti. Tra i richiami più importanti contenuti nel provvedimento pubblicato, quelli alla giurisprudenza di più alto livello, Corte Costituzionale n. 221/2019, Corte Costituzionale n. 237/2019, mentre non viene citata altra sentenza della Corte di Cassazione n. 7668/2020, di poco antecedente: le diverse Corti, partendo da aspetti diversi, erano arrivate alla conclusione che non fosse possibile la registrazione di un atto di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso. Successiva a tali sentenze, ancora la Corte di Cassazione con sentenza del 22 aprile 2020, n. 8029, ha negato a una coppia di due donne unite civilmente di riconoscere il figlio nato in Italia mediante il ricorso a tecniche di procreazione assistita all’estero, consentendo il riconoscimento alla madre biologica del minore ed escludendo che il genitore d’intenzione, senza alcune legame genetico con il minore, potesse a sua volta effettuare il riconoscimento. Si tratta di una sentenza che si inserisce nella linea già delineata dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Cassazione, ma che aggiunge altri elementi di approfondimento che suggeriscono ulteriori riflessioni.
La vicenda giuridica
Al momento della denuncia di nascita e contestuale riconoscimento, due donne unite civilmente, una delle quali aveva partorito il neonato concepito mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, effettuata all’estero, mentre l’altra aveva prestato il proprio consenso all’intervento, chiesero di essere indicate entrambe come genitori nell’atto di nascita. Il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile venne impugnato con ricorso al Tribunale di Pistoia che lo dichiarò illegittimo[2], imponendo la rettificazione dell’atto di nascita nel quale le due donne fossero indicate come madri e l’attribuzione al minore dei relativi cognomi.
Contro tale decisione, il Pubblico Ministero propose ricorso alla Corte di Appello di Firenze che lo rigetto con decreto del 19 aprile 2019. E’ opportuno ricordare che la Corte di Appello aveva consentito l’intervento del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Pistoia, precisando che l’art. 95 del dpr 396/2000 prevede l’intervento del Pubblico Ministero, al quale spetta potere di iniziativa a garanzia del correlato interesse pubblico, ma non impedisce che l’ufficiale dello stato civile possa partecipare per far valere l’interesse pubblico collegato al provvedimento di rigetto impugnato: dunque, legittimo l’intervento del Ministero, che deve impartire istruzioni all’ufficiale di stato civile, e del Prefetto, che deve svolgere vigilanza sul relativo servizio. La Corte di Appello aveva ritenuto che il superiore interesse del minore al mantenimento della genitorialità completa da parte di entrambi i genitori, fosse prevalente rispetto all’illegittimo comportamento dei medesimi: se fosse stato reciso il rapporto anche con una sola delle donne, anziché punire il loro comportamento, sarebbe stato danneggiato il minore che avrebbe perso uno dei genitori….