La disciplina del trasporto e della sepoltura dei bimbi mai nati
Lorella Capezzali
Nati morti, feti e prodotti abortivi
Avendo vissuto in prima persona la perdita di una figlia in avanzata età gestazionale, vorrei affrontare l’argomento per cercare di chiarire gli spetti procedimentali relativi alla formazione di atti di stato civile, ove previsti, al trasporto e alla sepoltura dei bimbi mai nati.
Secondo i dati pubblicati nell’aprile 2011 dalla rivista scientifica «The Lancet» sono circa 2,6 milioni i bambini nati morti ogni anno nel mondo, sebbene il 98% di queste morti avvenga nei Paesi poveri o in via di sviluppo, percentuali sempre più alte interessano i Paesi più ricchi. In Italia una gravidanza su sei si interrompe con la morte del bambino e nove bambini al giorno muoiono a termine, poco prima del parto o dopo la nascita, con notevoli ripercussioni sulla salute psicofisica delle madri e della coppia.
La gestione dell’evento “morte in utero” in capo ai genitori a volte risulta complessa per la mancanza di riferimenti ed informazioni chiare e puntuali, e si ritiene opportuno segnalare che in molti casi i bambini nati morti, identificati come “prodotto del concepimento”, segnatamente per le età gestazionali precoci vengono trattati alla stregua di rifiuti ospedalieri, perché tali ai fini normativi, e pertanto “smaltiti” a volte senza che al genitore, confuso e addolorato, venga offerta una spiegazione o vengano illustrate le norme ed i regolamenti vigenti in materia.
Io ho vissuto tutto questo quando, afflitta da un dolore incommensurabile, ho avuto in mano una piccola cassetta di metallo in cui era stata posta mia figlia di cui avevamo chiesto la tumulazione, e gli stessi sanitari mi fecero attendere le dimissioni ospedaliere insieme alle mamme che, raggianti, mostravano i loro figli mentre io, nascondevo a me e al mondo la “disperazione” di non essere madre.
Per la legge italiana se un bambino nasce morto dopo la 28° settimana o, se nato vivo, muore prima della dichiarazione di nascita, il relativo atto di nascita dovrà essere formato innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto l’evento, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del DPR 396/2000, escludendo pertanto la dichiarazione di nascita presso la direzione sanitaria o il comune di residenza dei genitori. Solo dopo la formazione dell’atto di nascita si potrà procedere alla sua sepoltura.
Nel primo caso l’atto di nascita è anche atto di morte e l’Ufficiale dello stato civile, contestualmente, rilascerà il relativo permesso al seppellimento. Ne secondo caso, ovvero nato vivo ma deceduto prima della formazione dell’atto di nascita, seguirà l’atto di morte ai sensi degli artt. 72 e seg. e l’annotazione dell’evento morte nell’atto di nascita.
La conseguente documentazione medica rilasciata dichiarerà se trattasi di prodotto abortivo, feto o nato morto. Infatti solo nel secondo caso di nato morto verrà compilata l’attestazione di avvenuta nascita, da cui discenderà una diversa trattazione amministrativa del caso rispetto all’espulsione di un feto e di un prodotto del concepimento.