La disciplina della circolazione: un tema spesso trascurato dall’Urbanistica
Paolo Stella Richter
L’articolo sottolinea lo stretto collegamento esistente tra le due materie della circolazione e dell’urbanistica e come la disciplina della prima abbia storicamente preceduto la disciplina della seconda, condizionandone la nascita.
La disciplina urbanistica viene comunemente studiata come disciplina avente ad oggetto la struttura della città, con i suoi edifici e le sue opere di urbanizzazione, quale è e come deve essere mutata, risanata o ingrandita. Il momento dinamico della circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto é oggetto di altra disciplina, anche perché di competenza di altro organo del Comune: la mobilità è infatti di competenza del Sindaco, mentre la pianificazione urbanistica da Consiglio Comunale e le opere di urbanizzazione della Giunta comunale.
La città però è un organismo vivo, un tessuto dinamico, fatto di attività produttive e commerciali, di spostamenti degli abitanti e di vita che si volge anche nelle strade e negli altri luoghi pubblici.
Di qui l’assoluta necessità di riunire, sia in sede teorica che in sede pratica, i due profili dell’urbanistica in senso stretto e della disciplina della circolazione.
Un esempio può rendere ancor più evidente tale assolta necessità: un paio di anni or sono si è a lungo disputato sulla opportunità di realizzare un grande parcheggio al di sotto del Piazzale del Pincio a Roma.
Orbene, al di là dell’assurdità di scavare la collina che sovrasta la piazza del Valadier, è singolare e al tempo stesso significativo ai fini del tema che mi sono proposto che nessuno nell’occasione abbia osservato come non avesse senso discutere di un parcheggio in zona centrale prima di aver deciso se nella zona stessa sarebbe stato possibile arrivare, o meno, con veicoli privati; decidere cioè la specifica opera di urbanizzazione senza decidere prima le regole della circolazione.
Dato quindi come postulato che le due discipline sono strettamente interdipendenti, ma che, pur facendo capo al medesimo ente, sono di competenza di organi diversi e oggetto di diverse previsioni normative, vediamo anzitutto quali siano le norme che ne prevedono il raccordo.