La disciplina delle offerte anomale dopo il decreto “sblocca cantieri”
Alessandro Massari
Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca cantieri), convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha introdotto importanti novità in materia di offerte anomale, sia relativamente ai criteri di calcolo della soglia di anomalia, sia sul regime dell’esclusione automatica.
Le innovazioni in materia di offerte anomale
Le innovazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca cantieri), convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 si ricollegano ai rilievi formulati nella procedura di infrazione UE n. n. 2018/2273, per la quale “La Commissione osserva che la disposizione di cui all’art. 97, comma 8 del Codice, la quale non figura nelle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, è incompatibile con l’art. 69, paragrafi 1 e 3 della Direttiva 2014/24/UE e con l’art. 84, paragrafi 1 e 3 della Direttiva 2014/25/UE in quanto, contrariamente a tali disposizioni UE, consente alle stazioni appaltanti di escludere offerte anormalmente basse senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni”.
Benché l’art. 97, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 sia applicabile unicamente al ricorrere di alcune condizioni cumulative (fra cui in particolare il fatto che il valore dell’appalto sia inferiore alla soglia UE e il fatto che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10), la Commissione ritiene tuttavia che l’art. 97, comma 8, del decreto legislativo 50/2016 sia incompatibile con le disposizioni UE in questione, giacché dalla sentenza della Corte di giustizia UE nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06 emerge che:
- che, in caso di appalti con un valore inferiore alla soglia UE, le offerte anormalmente basse possono essere escluse automaticamente (ossia senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni) purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che l’appalto non ha un interesse transfrontaliero certo;
- che è consentito fissare una soglia (un numero minimo di offerte ammesse) oltre la quale le offerte anormalmente basse sono escluse automaticamente (ossia senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni) purché tale soglia sia sufficientemente elevata da giustificare l’argomento secondo cui un numero di offerte pari o superiore a tale soglia potrebbe obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la loro capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare.