La limitazione della responsabilità penale in ambito sanitario
Fabio Piccioni
All’articolo 4 viene confermata – salvo modifiche meramente formali – la previsione che introduce, fino al completamento del piano vaccinale di cui all’art. 1, c. 457 l. 178/2020, e comunque (allo stato) non oltre il 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale anti-Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (di cui all’art. 1, c. 2, l. 43/2006), che svolgano attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, ma anche nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.
Il trattamento sanitario obbligatorio, strutturato in un’ottica di solidarietà sociale e di protezione collettiva, sul combinato disposto degli artt. 2, 32, c. 2 e 117, cc. 2, lett. m) e q) e 3 Cost., finalizzato a tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, viene individuato come requisito sanitario essenziale per mantenere l’idoneità allo svolgimento delle attività lavorative.