La performance organizzativa riformulata dal d.lgs. n. 74/2017
Paola Morigi
Il ciclo della performance è stato riformulato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 25.5.2017, n. 74, modificativo della “riforma Brunetta”. Si tratta di comprendere la portata delle novità normative che oggi portano a focalizzare maggiormente l’attenzione sulla performance organizzativa (che deve poi essere trasfusa nelle performance individuali), dal momento che attraverso la stessa si valuta la capacità dell’ente di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini. Cercheremo di capirne il significato e la portata.
Nel frattempo, in attesa della emanazione di indirizzi specifici per gli enti locali, possiamo prendere visione delle Linee guida n. 1 e n. 2 emanate dal dipartimento della Funzione pubblica e indirizzate ai ministeri, dal momento che contengono indicazioni concettuali importanti che possono rivelarsi utili anche per comuni e le loro unioni, province, città metropolitane.
Resta inteso che gli enti non dovranno considerare le normative come ulteriori adempimenti, ma un’occasione per riformulare chiaramente le politiche e le strategie, misurare i livelli di efficienza e di efficacia, valutare concretamente il raggiungimento degli obiettivi, dandone conto ad utenti e associazioni. Un modo per operare in una logica di accountability, con cui è necessario confrontarsi per migliorare la performance.
Nei primi mesi dell’anno gli enti locali analizzano con attenzione la legge di bilancio – per il 2018 è la l. 27.12.2017, n. 205 – per comprenderne gli effetti e capire con quali strumenti normativi ci si dovrà confrontare nel corso dell’esercizio. Si scoprono così nuove disposizioni ma anche possibilità di trovare risorse per far fronte ad alcuni investimenti, a manutenzioni ordinarie e straordinarie, alla messa in sicurezza delle scuole, al miglioramento dei trasporti pubblici, ecc. Andrà considerato se, alla luce di quanto previsto dalla l. n. 205/2017 e qualora i documenti di bilancio siano già stati approvati, vi siano modifiche alla programmazione che si rendano necessarie.
Molti enti locali probabilmente avranno già formulato il piano della performance, ora rivisto dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. 25.5.2017, n. 74, dal momento che in sede di impostazione del documento unico di programmazione (dup) e del bilancio di previsione triennale con il relativo piano esecutivo di gestione (peg) annuale sarà stato coinvolto lo staff dirigenziale e funzionale per individuare quali obiettivi inserire e condividerne i contenuti.
Ma se il piano della performance è già stato predisposto è bene ugualmente conoscere la normativa di riferimento, visto che il d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (noto come “decreto” o “riforma Brunetta”) che disciplina la performance e le modalità per valutarla, pur non essendo stato stravolto dal d.lgs. n. 74/2017, ha subìto una serie di modifiche. Del resto il dipartimento della Funzione pubblica ora ha nuove competenze e predispone Linee guida e direttive che devono essere applicate. Sono poi più articolate anche le competenze degli organismi indipendenti di valutazione (oiv), iscritti in un apposito elenco e selezionati con procedure ad evidenza pubblica.
In questo articolo ci proponiamo l’obiettivo di analizzare le normative più recenti che hanno interessato il tema della valutazione, precisando che non si tratta semplicemente di introdurre nuovi adempimenti, ma di cogliere l’occasione per imparare a misurare performance organizzativa e individuale, esprimendo giudizi corretti e suffragati da dati, al fine di migliorare le prestazioni offerte a cittadini e utenti, sempre più coinvolti, e ora chiamati anche ad esprimere direttamente le loro opinioni). Ci soffermeremo principalmente sulla performance organizzativa, precisando però che la stessa poi deve essere trasfusa nella performance individuale.