La questione della revisione prezzi tra contesto emergenziale e decreto Sostegni ter
Alessandro Massari
L’art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “decreto Sostegni-ter”) ha, come noto, introdotto una disciplina transitoria, ἀno al 31 dicembre 2023, “al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19”, per effetto della quale, da un lato, si prevede l’obbligatorietà nelle nuove procedure della clausola di revisione prezzi di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice (ordinariamente prevista come facoltativa).
Dall’altro, solo per i contratti relativi ai lavori, si introduce, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, un meccanismo compensativo per il quale le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
La nuova disciplina emergenziale-transitoria presenta molteplici proἀli di incertezza e ambiguità interpretativa ed applicativa, in particolare per l’inserimento obbligatorio della clausola revisionale. Sulla declinazione concreta delle dinamiche di adeguamento il legislatore, in questo caso, si è infatti rimesso all’autonomia della stazione appaltante.
L’auspicio è che in sede di conversione del decreto, il legislatore rimedi alle lacune e alla frettolosa formulazione della norma, contribuendo alla più agevole applicazione della clausola revisionale.