La responsabilità dell’appaltatore nel caso di errore progettuale
Arrigo Varlaro Sinisi
È questione assai dibattuta, comprendere se, ed eventualmente in che misura, un’impresa appaltatrice possa essere ritenuta responsabile dei vizi e/o difetti dei lavori eseguiti, derivanti da errori della progettazione fornita dal committente. In assenza di norme che disciplinino tale materia, è alla giurisprudenza che occorre fare riferimento per conoscere quali siano i confini – in vero, assai mobili – di una tale responsabilità dell’appaltatore. Prima di soffermarci sulle indicazioni fornite in proposito dalla giurisprudenza, è opportuno analizzare il contenuto delle norme del codice dei contratti pubblici in tema di “errore progettuale”.
L’errore progettuale
La prima norma che viene in evidenza a proposito di “errore progettuale” è l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.
Tal norma, a seguito della novella del 2017, prevede (comma 2) che qualora si renda necessario modificare il contratto a causa di “errori od omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione”, essa è consentita se il suo valore è al di sotto delle soglie comunitarie (articolo 35 del predetto codice) nonché, per i contratti di servizi e forniture, sia nei settori ordinari sia in quelli speciali, al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto, ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari sia in quelli speciali. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base di quello complessivo netto delle successive modifiche.
È previsto, inoltre, un limite oggettivo: la modifica non deve alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro.
Per quanto concerneva poi il profilo delle responsabilità, la norma si limita a prevedere che resta ferma quella dei progettisti esterni.
Il successivo comma 10 chiarisce, ai fini della norma in commento, il concetto di “errore o omissione di progettazione”:
- l’inadeguata valutazione dello stato di fatto;
- la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
- il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;
- la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.