La responsabilità solidale del locatore per gli illeciti amministrativi
Michele Orlando
La disciplina dell’art. 196 del d.lgs. n. 285/1992 attiene alla c.d. responsabilità “solidale” tra trasgressore e proprietario del veicolo; più precisamente il riferimento è al rapporto che intercorre tra colui (persona fisica) che ha commesso l’illecito e veicolo che è stato utilizzato per commettere l’illecito.
A monte della richiamata disciplina, vi è l’art. 6 della legge n. 689/1981, che richiama alla cosa che è servita a commettere l’illecito.
Per il caso di locazione, poi, l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, con ciò volendosi intendere che nel caso di “locazione” al proprietario si sostituisce il locatario/utilizzatore/usufruttuario nel rapporto solidale fra proprietario e trasgressore.
Sulla scorta di tale interpretazione, corroborata anche da Circolari esplicative del Ministero dell’interno, le società locatrici hanno invocato l’esclusione della responsabilità solidale, provvedendo a comunicare gli estremi del titolare del contratto di locazione, affinché l’ente accertatore ne notificasse gli atti.