La responsabilità degli specializzandi nella legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli), tra diritto e processo
Francesco Ciro Rampulla, Giuseppe Carlo Ricciardi
La medicina difensiva dei medici, originata dall’imponente e crescente novero delle cause promosse dai pazienti per malpractice e dalla correlata spesa per i risarcimenti, aveva avuto un primo tentativo di arginatura nell’art. 3, comma 1 della l. n. 189/2012, meglio nota come “Legge Balduzzi”.
Questa norma prevede che l’esercente una professione sanitaria, che si attenga alle linee guida ed alle buone pratiche sanitarie, non risponde penalmente per colpa lieve. Il giudice in tali casi deve tener conto, in sede di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., della condotta del sanitario. La c.d. “Legge Balduzzi”, se aveva efficacia sul versante penale, restava assai nebulosa su quello civile, in quanto con il richiamo all’art. 2043 c.c. sembrava definire la responsabilità del sanitario in termini extracontrattuali ed affidava alla giurisprudenza la definizione economica del danno con un termine prescrizionale quinquennale e con un aggravio per il paziente dell’onere probatorio, sulla base del rapporto tra medico e paziente basato, in forza del precedente indirizzo giurisprudenziale, sul cosiddetto contatto sociale. I limiti intrinseci di tali disposizioni hanno originato l’emanazione della l. n. 24/2017, la c.d. Legge Gelli, che disciplina compiutamente la sicurezza delle cure e le linee guida, nonché la responsabilità delle strutture sanitarie, pubbliche e private, e quella degli esercenti le professioni sanitarie, essendo palesemente volta a prevenire i casi di medicina difensiva ed a limitare gli oneri per i medici.
Il primo dato che emerge dall’art. 1 è quello di integrare l’art. 32 della Costituzione con il diritto alla sicurezza delle cure in tutti i suoi aspetti, dalla prevenzione del rischio, alla correttezza delle prestazioni sanitarie ed alla appropriatezza nell’approntamento delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative, essendo tenuto a concorrervi tutto il personale compresi i liberi professionisti convenzionati con il SSN.