La richiesta di trascrizione degli atti di nascita da parte di cittadini stranieri non residenti nel Comune
Tiziana Piola
Il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai discendenti di persona emigrata all’estero parecchi anni or sono, comporta spesso la difficoltà di individuare il corretto procedimento amministrativo soprattutto qualora alcuni cittadini stranieri pretendano di raggirare la legge, invocando normative apparentemente applicabili, ma che in realtà fanno riferimento a fattispecie completamente diverse.
In particolare si verificano casi in cui cittadini stranieri nati all’estero, discendenti da avo italiano oppure più semplicemente figli maggiorenni di cittadino italiano, nati all’estero richiedano, solitamente per il tramite di un avvocato incaricato, la trascrizione del proprio atto di nascita al Comune di nascita del proprio genitore o del proprio avo, senza tuttavia essere residente in tale comune.
In sostanza l’avvocato vanta la pretesa di poter richiedere direttamente la trascrizione dell’atto di nascita del suo assistito, ai sensi dell’articolo 12 comma 11 del dpr 396/2000, in un Comune in cui sono presenti (iscritti o trascritti) atti relativi al suo ascendente, in quanto sussiste un interesse a detta trascrizione, visto che il suo rappresentato, appunto, è figlio di cittadino italiano.
Nella maggior parte dei casi il maggiorenne è figlio di cittadino italiano iscritto nell’anagrafe dei cittadini residenti all’estero ed è proprio questo aspetto che induce in errore l’ufficiale di stato civile, il quale pensa, appunto che essendo figlio di cittadino già italiano la richiesta di trascrivere il proprio atto di nascita sia sufficiente.
Tale richiesta si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di registrazioni nello stato civile. Ricordiamo infatti che nei registri di stato civile debbono essere registrati gli eventi relativi a nascita, matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza, che si sono verificati in Italia, a prescindere dalla cittadinanza dei diretti interessati, mentre debbono essere trascritti gli atti relativi a tali eventi avvenuti e formatisi all’estero, solamente a condizioni che almeno uno dei soggetti sia di cittadinanza italiana, ma in tal caso il requisito della cittadinanza italiana deve essere accertato e documentato prima della trascrizione, non può essere presunto. In proposito, occorre rammentare alcuni articoli del regolamento di stato civile:
L’articolo 10 del dpr 396/2000 recita: “ In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e
conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni , le unioni civili e la morte.” lo stesso dpr 396/2000, nel titolo IV “Degli atti di stato civile formati all’estero” prevede espressamente che tali atti riguardino cittadini italiani: art. 15 “Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani…”, art. 16 “Il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano…”, art. 17 “L’autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano…”
Dunque le iscrizioni e trascrizioni nei registri di stato civile debbono avvenire per i cittadini italiani residenti e proprio per il fatto che questi siano requisiti fondamentali e necessari, devono essere preventivamente verificati in quanto, in mancanza, la trascrizione non può avere luogo.
L’eccezione prevista dall’art. 19 del dpr 396/2000, relativa alla possibilità di trascrivere atti di stranieri residenti, rappresenta una ulteriore conferma alla regola generale sopra esposta: il legislatore, per consentire una registrazione in deroga ai principi generali, lo ha dovuto riportare in una apposita disposizione.