La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale per un intervento privato è ammissibile una tantum
Mario Petrulli
È pur vero che l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa ritiene, in via di principio, applicabile la deroga alla fascia di rispetto cimiteriale solo per interventi di interesse pubblico, ma potrebbero tuttavia esistere anche situazioni particolari e inidonee per interferire con le esigenze di tutela cui la fascia di rispetto è preordinata; situazioni che potrebbero quindi legittimare la deroga una tantum anche in favore di interventi di edilizia privata. Così si è pronunciato il Tribunale Amministrativo della Regione Marche lo scorso 29 febbraio (sentenza n. 125/2018).
Il fatto
Due proprietari chiedono la riduzione, da 200 a 50 metri, della fascia cimiteriale per ottenere il condono per un intervento effettuato sulla loro abitazione ricadente nella suddetta fascia.
Il comune respinge la richiesta perché la riduzione è possibile solo per soddisfare interessi pubblici e non anche per quelli privati.
Il commento
Nella delicata materia della fascia di rispetto cimiteriale uno degli aspetti sui quali si erano registrate in passato alcune incertezze giurisprudenziali è rappresentato dall’ammissibilità della riduzione della suddetta fascia per il soddisfacimento di interessi privati.
Come è noto, ai sensi dell’art. 338 del Testo Unico leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie, il consiglio comunale può consentire, con motivata delibera e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici; detta riduzione si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
Come può facilmente evincersi, le motivazioni alla base della riduzione devono riguardare interessi pubblici, ossia l’esecuzione di un’opera pubblica o l’attuazione di un intervento urbanistico.
L’orientamento giurisprudenziale dominante tende ad escludere che la deroga sia attivabile nel caso di edilizia privata: ad esempio, il Consiglio di Stato, nella sent. 27 luglio 2015, n. 3667, ribadendo le proprie convinzioni (Cfr. la sent. n. 3410 del 4 luglio 2014), ha precisato che “resta attivabile nel solo interesse pubblico […] la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione”: ciò in quanto “il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un’area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. Cass., sez. I, 23 giugno 2004, n. 11669; Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6064; id., sez. V, 29 marzo 2006, n. 1593; 3 maggio 2007, n. 1934 e 14 settembre 2010, n. 6671)”.
La posizione dei giudici di Palazzo Spada coincide con l’orientamento della Cassazione penale (Cass., sez. III pen., sent. n. 8626 del 13 gennaio 2009), secondo cui la facoltà di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale non può ricomprendere anche l’edilizia residenziale privata, visto che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di 200 metri.