La riforma della riscossione coattiva dal 1.1.2020
Cristina Carpenedo
1. L’accertamento esecutivo. Ambito di applicazione della riforma
La legge di bilancio 160/2019 introduce una riforma significativa che agisce sulla procedura di riscossione nella fase antecedente all’avvio della fase coattiva mediante la cosiddetta concentrazione della riscossione nell’accertamento mediante le disposizioni racchiuse nei commi da 784 a 815 dell’articolo 1. Non è un meccanismo nuovo per il
legislatore che già agisce per diverse entrate erariali con l’accertamento esecutivo (art. 29 del d.l. 78/2010 ), detto anche accertamento impoesattivo.
Tuttavia l’applicazione della procedura potenziata alle entrate locali assume connotazioni diversa sia perché agiscono diversi soggetti abilitati alla riscossione coattiva (non solo Agenzia delle Entrate Riscossione) sia per l’estensione della riforma anche alle entrate patrimoniali oltre a quelle tributarie.
L’avvento della riscossione potenziata segna una svolta storica per tutte le entrate degli enti indicate nel comma 792 dell’articolo 1, che saranno oggetto di riscossione con avvisi di accertamento emessi dal 1 gennaio 2020. La novità coinvolge per la prima volta anche il mondo delle entrate patrimoniali, già da tempo oggetto di riscossione
mediante ingiunzione o cartella.