La risoluzione del contratto negli appalti per l’esecuzione di lavori pubblici (terza parte)
Mario Oscurato
Risoluzione per inosservanza del protocollo di legalità
Una particolare tipologia di risoluzione del contratto è quella conseguente alla inosservanza del protocollo di legalità da parte dell’esecutore, la cui opzione è inserita da alcune pubbliche amministrazioni prima nella documentazione di gara, e successivamente nel contratto di appalto.
La norma di riferimento che consente alle stazioni appaltanti di inserire tale clausola nella documentazione di gara (bando e disciplinare di gara) è l’articolo 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 (27) secondo la quale: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.
Si evidenzia che la predetta norma prevede che il mancato rispetto delle clausole comporta la “esclusione dalla gara”; ciò significa che il concorrente può essere escluso dalla gara a causa, ad esempio, della mancata attestazione di accettazione del protocollo di legalità e non come sarebbe stato logico prevedere la risoluzione del contratto per “il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità”.
Sul punto si evidenzia inoltre che già prima dell’inserimento nell’ordinamento della norma sopra citata, la giurisprudenza aveva ritenuto legittimo (28) l’inserimento, da parte delle stazioni appaltanti, nel disciplinare di gara che conteneva, a pena di decadenza, la dichiarazione di impegno a denunciare alla stazione appaltante e alle forze dell’ordine, qualsiasi tentativo di estorsione e di accettare la rescissione del contratto di appalto, in caso di mancata denuncia.
In ogni caso la facoltà appena esaminata, di recente è stato di recente tramutato in un preciso obbligo per le stazioni appaltanti; infatti a seguito dell’emanazione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 30 luglio 2021, tale opzione è diventato obbligo per le stazioni appaltanti.