La “scomposizione” del procedimento amministrativo contrattuale nei vari moduli organizzativi di gestione degli appalti e la problematica del “doppio” RUP
di Stefano Usai
Il TAR Campania, sez. V, con sentenza n. 467 del 31 gennaio 2019 ha confermato che il RUP, anche se soggetto diverso dal dirigente/responsabile del servizio interessato dall’appalto – nell’ambito del procedimento contrattuale che prende avvio dalla fase di programmazione fino all’aggiudicazione (intendersi, quindi, la fase pubblicistica) – dispone di poteri decisori ovvero della possibilità di adottare atti che hanno una valenza esterna e che “impegnano” la stazione appaltante verso l’esterno.
La recente giurisprudenza ha confermato che il RUP, anche se soggetto diverso dal dirigente/responsabile del servizio interessato dall’appalto – nell’ambito del procedimento contrattuale che prende avvio dalla fase di programmazione fino all’aggiudicazione (intendersi, quindi, la fase pubblicistica) – dispone di poteri decisori ovvero della possibilità di adottare atti che hanno una valenza esterna e che “impegnano” la stazione appaltante verso l’esterno.
In questo senso, tra le più recenti, il TAR Campania, sez. V, sentenza n. 467 del 31 gennaio 2019.
La stessa ANAC, con i bandi tipo ha chiarito l’ambito dei poteri decisori in particolare in tema di esclusione dalla gara, sia durante l’escussione formale della documentazione di gara (prima fase della gara), sia in seguito a vizi riscontrati (si pensi all’epilogo sulla richiesta di integrazioni documentali con il soccorso istruttorio integrativo e/o specificativo), sia, infine, anche quale epilogo della valutazione sulla potenziale anomalia dell’aggiudicatario.
Al netto di questi casi specifici, il RUP che non coincida con il dirigente/responsabile del servizio non può adottare atti “definitivi” (si pensi all’aggiudicazione dell’appalto) ma opera come “istruttore” predisponendo, a mero titolo esemplificativo, la proposta di aggiudicazione (al proprio responsabile del servizio.
Aspetto che, invece, dovrebbe essere chiarito e se il RUP possa non direttamente (con proprio atto) aggiudicare l’appalto (si pensi alle ipotesi di offerta non conveniente e/o non adeguata alle esigenze della stazione appaltante) o invece tale atto non competa al dirigente/responsabile del servizio da cui prende avvio – con la determina a contrattare – l’intera procedura.
Per simmetria (rispetto alla questione dell’aggiudicazione), pertanto, il rifiuto di assegnazione dell’appalto, probabilmente, non compete al RUP diverso dal responsabile del servizio.
Di sicuro, anche in questo caso, il RUP ha però un compito di tipo istruttorio/propositivo risultando, quindi, tenuto a predisporre la proposta di provvedimento di “rifiuto” di aggiudicazione (ed a fornire quindi la sua “consulenza” tecnica).