L’accesso civico generalizzato si applica anche alla materia degli appalti
Stefano Usai
Per intendere la rilevanza della recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3780/2019 occorre, probabilmente, prendere in considerazione la pronuncia di primo grado del TAR Emilia-Romagna n. 197/2018 (che il Consiglio di Stato ha annullato) anche considerato che sulla stessa si è formata un indirizzo giurisprudenziale dei giudici di primo grado – coerente nel non ammettere l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti del procedimento di gara – che, ante pronuncia in commento doveva essere considerato maggioritario. In sintesi, secondo la sentenza n. 197/2018, l’art. 53 del codice dei contratti (che dispone in tema di accesso agli atti del procedimento d’appalto) costituisce normativa speciale che restringe l’ambito di applicazione delle norme sul diritto di accesso agli atti del procedimento di gara (di cui alla legge 241/1990). Tali limitazioni, quindi già contemplate dalla norma, sarebbero configurabili come ipotesi di esclusione assoluta che non può essere “intaccata” neppure con l’accesso civico generalizzato disciplinato nell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013.
La vicenda affrontata dal giudice emiliano
Nella vicenda affrontata dal giudice di primo grado (peraltro ripetuta in almeno un altro caso come si dirà più avanti) il ricorrente, neanche partecipante al procedimento di gara per l’affidamento di un servizio di manutenzione e riparazione di automezzi di una ASL, presentava alla stazione appaltante la richiesta di accesso civico generalizzato per ottenere copia della documentazione di gara nella sua interezza ed, in particolare, “il contratto stipulato” e “i documenti attestanti i singoli interventi, i preventivi dettagliati degli stessi, l’accettazione dei preventivi, i collaudi ed i pagamenti con la relativa documentazione fiscale dettagliata”.
Il riscontro negativo, all’istanza, della ASL veniva impugnato prontamente.
Il giudice, nell’esaminare la questione sottoposta alla sua attenzione, procedeva con l’inquadramento della fattispecie dell’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013) rammentando la ratio della fattispecie “che non ha forme di limitazioni soggettive e che ha un oggetto molto esteso (potenzialmente illimitato), con un rovesciamento completo del tradizionale rapporto tra cittadino e amministrazione, in quanto tutta la documentazione detenuta dalla p.a. è adesso accessibile, qualora non ricorrano (…), tassative circostanze”, tutte collegate ad interessi di interesse “superiore”.