L’accordo quadro tra programmazione, impegno di spesa, prenotazione e fondo pluriennale vincolato
Stefano Usai
La Corte dei conti, Regione Campania, con la deliberazione n. 77/2018 analizza i rapporti tra accordo quadro, programmazione ed impegno spesa rispondendo ad una serie di richieste di chiarimento. Da tale disamina emerge la sostanziale differenza rispetto all’affidamento/appalto “classico”.
La sezione della Corte dei conti, regione Campania, con la deliberazione n. 77/2018 ha affrontato una serie di richieste di chiarimento sulla natura dell’accordo quadro e sulle implicazioni contabili della fattispecie in relazione sia all’impegno di spesa, sia alla prenotazione, alla programmazione e relativamente all’eventuale “transito” al fondo pluriennale vincolato.
In particolare, e più nel dettaglio, il sindaco di un comune della regione, premesso che la stazione appaltante intendeva concludere un accordo quadro “ai sensi dell’art.54 del d.lgs. 50/2016 per manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, aggiudicando di volta in volta, entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso e in base alle necessità, gli appalti”, esponeva i seguenti quesiti:
- se l’importo totale dell’accordo quadro dovesse (o meno) essere previsto integralmente nel programma biennale dei beni e servizi e nel bilancio di previsione;
- se, al momento della stipulazione dell’accordo quadro, fosse necessario effettuare la prenotazione di impegno ex art. 183, comma 3 del TUEL, e, nel caso di spesa in conto capitale, determinare il fondo pluriennale vincolato.
Con nota successiva poi si “implementava” la richiesta di chiarimento con riferimento ai rapporti tra accordo quadro e programmazione.