L’associazione in partecipazione negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
Paolo Carbone
Nell’ormai lontano febbraio 1988, la Corte dei conti ritenne non fosse «con-forme a legge il decreto del Provveditore alle opere pubbliche della To-scana n. 570 del 14 marzo 1987» con la quale tale articolazione territoriale del Ministero – allora – dei lavori pubblici aveva espresso parere positivo in relazione ad un’ipotesi di modifica soggettiva dell’appaltatore, con passaggio da un appaltatore singolo a un appaltatore complesso.
La questione, in quegli anni ampiamente dibattuta, era se fosse ammissibile che, dopo l’aggiudicazione a un’impresa singola e prima della stipula del contratto, alcune imprese si riunissero temporaneamente all’impresa rimasta aggiudicataria, ovvero se potesse ritenersi legittimo un incremento del numero delle imprese temporaneamente riunite rimaste aggiudicatarie, inserendo in tale compagine una o più imprese.