Lavori pubblici di somma urgenza: le novità legislative
Mario Petrulli
L’art. 191, comma 3 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), come modificato dall’art. 1, comma 901 della legge n. 145/2018, dispone che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare”.
L’individuazione dei casi di lavori pubblici di somma urgenza
Prima di procedere all’esame della norma testé riportata, è opportuno ricordare quali sono i casi in cui è corretto ritenere sussistente la somma urgenza. È utile, allo scopo, riportarsi all’art. 163 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) che individua due ipotesi, la prima delle quali comprende le circostanze che “non consentono alcun indugio”; evidentemente, tenuto conto dell’eccezionalità che deve riconoscersi a tali circostanze, le medesime devono essere impreviste e/o imprevedibili e, comunque, non preventivamente note all’amministrazione; inoltre, devono essere tali da comportare uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità.
La seconda categoria comprende gli eventi di cui all’art. 7 del codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224), ossia eventi emergenziali di protezione civile che richiedono l’adozione di misure indilazionabili e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure; tale categoria comprende tre tipologie di eventi:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’art. 24 del codice. In questa seconda categoria, la somma urgenza è riscontrabile anche nel caso di ragionevole previsione dell’imminente verificarsi dei medesimi. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente
finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza (in pratica, fino alla cessazione dello stato di emergenza).
Il ruolo del responsabile dell’Ufficio Tecnico nella procedura
La norma relativa ai lavori pubblici di somma urgenza è di interesse per il responsabile dell’Ufficio Tecnico: infatti, come previsto dall’art. 163 del citato codice dei contratti pubblici, in circostanze di somma urgenza, è proprio il responsabile dell’ufficio tecnico che si reca prima sul luogo a poter disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale (che indica lo stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e le opere necessarie per rimuoverlo), l’immediata esecuzione dei lavori; le attività necessarie per la regolarizzazione della spesa decorrono dall’ordine di esecuzione dei lavori fatto a terzi; entro dieci giorni il responsabile del procedimento (o il tecnico) compila la perizia giustificativa dei lavori e la trasmette, insieme al verbale di somma urgenza, per la copertura della spesa e l’approvazione dei lavori.