Le agevolazioni IMU per le società agricole
Pasquale Mirto
Le agevolazioni IMU per il mondo agricolo rappresentano l’ambito di applicazione dell’IMU, e prima ancora dell’ICI, che presenta diversi profili di criticità, anche alla luce di orientamenti di prassi amministrativa che si pongono in netto contrasto con le linee interpretative seguite dai Comuni. L’intervento ministeriale, come noto non vincolante, anziché risolvere ed appianare le tensioni interpretative, ha determinato il sorgere di un contenzioso infinito, in continua evoluzione, ora su quell’aspetto, ora su quell’altro aspetto.
1. I fabbricati rurali
Dopo le note vicissitudini relative ai fabbricati rurali che hanno indotto il legislatore, con il d.l. n. 70/2011, a recepire i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione – a seguito delle sentenze delle sezioni unite, che ad iniziare dalla sentenza n. 18565/2009, hanno ritenuto rilevante la qualificazione catastale – i problemi sembravano definitivamente risolti con l’emanazione della norma di interpretazione autentica, ovvero l’art. 2, comma 5-ter del d.l. n. 102 del 2013, a mente del quale: «Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».
In realtà, esiste ancora uno strascico di contenzioso che riguarda le domande di variazione catastale che, pur presentate nei termini, non hanno dato luogo a nessuna annotazione.
Il problema si pone per quei fabbricati che prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011 risultavano già accatastati in categoria D/10, ed il più delle volte anche da poco tempo. Per questi fabbricati i contribuenti hanno presentato nei termini la domanda di variazione, la quale però non è stata recepita attraverso una specifica annotazione, perché non c’era nulla da variare, essendo il fabbricato già accatastato in categoria rurale.
Per tali fabbricati quindi non si è concretizzato quel riconoscimento retroattivo quinquennale della ruralità che consegue solo all’inserimento dell’annotazione catastale, non essendo sufficiente la mera presentazione della domanda.
Qui, l’errore dei contribuenti è stato quello di continuare il contenzioso ICI, pretendendo comunque il riconoscimento retroattivo della ruralità, quando, al contrario, sarebbe stato necessario impugnare il diniego tacito dell’Agenzia delle entrate all’accoglimento della domanda mediante l’inserimento dell’annotazione.
Ciò anche perché la presentazione del Docfa non può mai avere effetti retroattivi, neanche nell’ipotesi in cui il Docfa sia presentato per correggere errori commessi dallo stesso contribuente.
Peraltro, la Cassazione si è già occupata di questa casistica, con diverse pronunce, quali Cassazione n. 12663/2017 e n.17823/2017.
Non resta, infine, da ricordare che oggi i fabbricati rurali strumentali sono esenti da IMU, ma soggetti a TASI, nella misura massima dell’1 per mille, e che è rurale non solo il fabbricato accatastato in categoria D/10 o A/6, ma anche quello che pur accatastato in altra categoria catastale presenti la specifica annotazione attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità, fermo restando che per i fabbricati rurali abitativi la normativa non prevede nessuna agevolazione specifica, fatta eccezione che per le abitazioni occupate dai dipendenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per più di 100 giorni all’anno, i quali sono comunque qualificati come rurali strumentali.