Le modifiche dei lavori pubblici e le varianti con il d.lgs. 50/2016 e il d.m. 49/2018
Marco Agliata
La normativa in materia di varianti è regolata dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e dall’articolo 8 del d.m.
49/2018 e prevede che le variazioni e le modifiche dei lavori pubblici siano riconducibili a due fattispecie principali:
– modifiche dei lavori pubblici senza necessità di una nuova procedura;
– modifiche dei lavori pubblici con obbligo di avviare una nuova procedura di appalto.
In ogni caso, la predisposizione delle modifiche o delle varianti dei contratti di appalto in corso deve essere autorizzata dal Rup.
Modifiche dei lavori pubblici senza una nuova procedura
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016 possono essere autorizzate dal Rup, nei contratti di appalto nei settori ordinari e speciali, senza una nuova procedura di affidamento, le modifiche che ricadono nei casi seguenti:
a) modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara fissando la portata e la natura di tali interventi, nonché le condizioni alle quali possono essere effettuati; per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo sono valutate con prezzari regionali solo per l’eccedenza oltre il dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un eventuale cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale sia:
1. impraticabile per motivi economici o tecnici;
2. causa, per la stazione appaltante, di notevoli disguidi o di una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte e due le seguenti condizioni e sempre che l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili (anche nuove disposizioni legislative); in tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) subentro di un nuovo contraente a causa di una delle seguenti circostanze:
1. una clausola di revisione secondo quanto previsto dalla lettera a);
2. all’aggiudicatario iniziale succede un altro operatore economico che soddisfi i requisiti iniziali e senza modifiche del contratto o elusione del codice;
3. nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 (le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche).
Sulla base di quanto indicato è possibile, quindi, non attivare una nuova procedura anche quando l’aumento del prezzo non superi il 50% del contratto originario, purché la fattispecie rientri in una delle due seguenti condizioni:
– per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2. comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
– quando sussistono tutte e due le seguenti condizioni:
1. la necessità di modifica è determinata da condizioni impreviste e imprevedibili (in questo caso assumono la denominazione di varianti in corso d’opera);
2. la modifica non altera la natura del contratto.
Le modifiche dei lavori possono essere effettuate senza la necessità di una nuova procedura anche quando si verificano entrambi i seguenti punti:
– il valore della modifica è al di sotto delle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016;
– modifiche al di sotto del 10% del valore del contratto per i servizi e le forniture e al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto di lavori nei settori ordinari.
Anche nel caso di errori progettuali che pregiudichino la realizzazione dell’opera, la modifica senza necessità di una nuova procedura è consentita solo quando ricorrano entrambi i due punti sopra richiamati.
Modifiche dei lavori pubblici sostanziali – Nuova procedura d’appalto
Per tutte le modifiche dei lavori pubblici non incluse nei casi previsti, per quelle che non necessitano di una nuova procedura (commi 1 e 2 dell’articolo 106, d.lgs. 50/2016) e per quelle che richiedono modifiche sostanziali (v. articolo 106, comma 4 del d.lgs.
50/2016) delle opere è obbligatorio attivare una nuova procedura d’appalto (articolo 106, comma 6, d.lgs. 50/2016).