Le novità della legge di bilancio 2019 per l’attività contrattuale sotto soglia
Alessandro Massari
1. Le novità della legge di bilancio 2019
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), ha previsto alcune disposizioni di particolare interesse per l’attività contrattuale sotto soglia delle p.a.
Le modifiche riguardano l’elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” in deroga all’obbligo di preventivo ricorso agli strumenti di e-procurement, e la deroga all’art. 36, comma 2 del Codice per gli appalti di lavori di importo inferiore a 350.000 euro.
Come noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (d’ora innanzi “l. 145/2018”), pubblicata nella GURI (S.O. n. 62/L del 31.12.2018) è entrata in vigore il 1.1.2019.
2. La modifica della soglia dei c.d. “micro acquisti” da 1.000 a 5.000 euro
L’art. 1, comma 130, della legge 145/2018 ha previsto che “All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».”.
Viene così modificata una delle disposizioni vigenti di maggiore rilievo nell’attività contrattuale sotto soglia per l’acquisizione di beni e servizi delle p.a., inizialmente introdotta dalla l. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e sensibilmente modificata dalla prima “spending-review” (d.l. 52/2012, convertito in l. 94/2012), con la quale è stato sancito il generale obbligo di prioritario ricorso agli strumenti di e-procurement, al fine di garantire la massima trasparenza (e tracciabilità) degli acquisti infracomunitari delle amministrazioni pubbliche, con la previsione peraltro di una “franchigia” pari a 1.000 euro.
Come noto, la vigenza della disposizione in parola è fatta espressamente salva dall’art. 37, comma 1, del nuovo Codice, che stabilisce: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.
Dopo la novella della l. 145/2018, il testo dell’art. 1, comma 450, della l. 296/2006, che ne risulta è dunque il seguente: