Le prestazioni individuali socio/sanitarie ex articolo 48 del “Cura Italia” come rivisto dal Decreto Rilancio
Stefano Usai
Tra i vari provvedimenti emergenziali, in tema di servizi, riveste un ruolo centrale la rilevante disposizione contenuta nel DL 18/2020 all’articolo 48 in tema di “prestazioni individuali domicialiri” afferenti, semplificando, i servizi socio/sanitari.
E’ noto che l’articolo in parola ha posto diversi problemi interpretativi soprattutto in relazione alla questione dei compensi già pattuiti con l’appalto/convenzione/concessione e quindi con le varie controparti della stazione appaltante. Difficoltià pratico/operative che hanno determinato anche il sollecito (attraverso la richiesta di un parere) alla Corte dei Conti della Lombardia (delibera 54/2020). Quesito, però, trattandosi di questioni gestionali rimasto inevaso.
Le questioni controverse poste dall’articolo 48, come si vedrà, risultano ora superate dalla riscrittura intervenuta con il c.d. Decreto Rilancio (al momento in cui si scrive non ancora in G.U.) che ricalibra – in particolare – il secondo comma della norma rendendo di più facile lettura e, sintentizzando, le quote del compenso spettante alla controparte che decide di adeguare le prestazioni socio/sanitarie in modo differnente (e compabile con gli enormi problemi posti dalla pandemia), passano da due a tre. Il compenso, quindi, come si vedrà competerà – a valere sull’impegno di spesa già assunto -, per le prestazioni rese e per l’aver mantenuto in efficienza le strutture nell’attuale momento interdette (come previsto dalla legislazione vigente) ma, con il D. Rilancio si prevede anche una sorta di rimborso per, non ben definite, spese incomprimibili che la contropare (in appalto, concessione, convenzione) abbia sostenuto.
Da notare che l’articolo 116 (nell’ultima versione) del Decreto Rilancio, il testo dell’articolo 48 viene integralmente sostituito (per comodità ci si è attenuti ad evidenziare le modifiche di maggior rilievo).