Le procedure sottosoglia nella legge di conversione del DL 76/2020
Stefano Usai
Con la legge di conversione (legge 120/2020 in vigore dal 15 settembre), con ampie modifiche, del DL 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni” (nel prosieguo solo DL), il legislatore ha confermato alcune scelte di fondo mentre su altri aspetti ha preferito una rilettura anche condizionata – tra le altre – dalle indicazioni dell’ANAC (in particolare, espresse con il documento del 3 agosto 2020 di commento al DL).
La scelta di fondo, confermata, è quella di prevedere, in deroga e quindi come nuove opzioni a disposizione del RUP (visto che non vi sono elementi che consentano di ritenere le “nuove” fattispecie di affidamento come obbligatorie), due specifici procedimenti per gli affidamenti nel sottosoglia comunitario.
La scelta di due, soli, procedimenti appare coerente con le finalità già enunciate (e confermate dalla legge di conversione) dal DL dirette ad incentivare gli investimenti ed assicurare la ripresa economica necessaria per le ricadute economiche determinate dal COVID- 19.
Per tali, non semplici, finalità, dal provvedimento legislativo emerge una chiara scelta verso procedimenti spediti e celeri con conseguente “deminutio” in termini di concorrenza/oggettività delle aggiudicazioni. In particolare, ciò vale soprattutto per l’affidamento diretto puro “emergenziale” (in modo da tenerlo distinto dalle altre fattispecie) entro, per i lavori, l’importo di 150mila euro mentre per servizi e forniture (compresi i servizi tecnici) per importi inferiori ai 75mila euro (e non più fino a 150mila per gli enti locali, entro i 139mila euro per le amministrazioni “statali” ex art. 35 del Codice) come da modifica apportata con la legge di conversione.