Le modifiche al codice penale e al codice di procedura di interesse per la polizia giudiziaria
Michele Orlando
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 la legge 23 giugno 2017, n. 103, che reca “Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e all’ordinamento penitenziario”.
La novella introduce una serie di modifiche di grande impatto sia nel diritto sostanziale e sia in quello del diritto processuale.
Val la pena passare in rassegna le modifiche più rilevanti e di interesse per le attività della polizia giudiziaria. Sul pianto del diritto sostanziale la legge n. 103/2017 introduce una nuova causa estintiva dei reati, modifica il regime della prescrizione dei reati e inasprisce le sanzioni per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso.
Contiene una nuova disciplina dell’estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie.
Nei reati perseguibili a querela il giudice potrà dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, nel caso in cui l’imputato abbia interamente riparato il danno con le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato. È previsto un inasprimento delle pene per alcuni reati contro il patrimonio. Per i reati di furto in abitazione e scippo, rapina, estorsione è previsto l’aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti; per il reato di scambio elettorale politico-mafioso sono aumentate le pene. Importanti innovazioni anche per la disciplina della prescrizione: la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) scatta al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato).
È prevista la sospensione della prescrizione legata alla sentenza di condanna in primo grado, che resta sospesa fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi. Infine, dopo la sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi. Tra le altre, anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determinerà l’interruzione del corso della prescrizione…