Legge di bilancio 2018: in sintesi le norme di interesse per gli enti locali
di Mirka Simonetto
Nella G.U. n. 302 del 29.12.2017 (supplemento ordinario n. 62) è stata pubblicata la legge di bilancio 2018 (ex legge di stabilità) che detta molteplici norme di interesse anche per gli enti locali. Tale legge delinea gli scenari entro cui gli enti locali devono muoversi per la costruzione dei bilanci e la tenuta dei conti nell’anno 2018. Al fine di supportare gli operatori e gli amministratori nella delicata fase di costruzione dei bilanci (ultimo termine di approvazione il 28 febbraio 2018) e di avvio della gestione 2018, si riportano nel presente scritto le norme di interesse per gli enti locali.
La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stata pubblicata in data 29.12.2017 nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 62): al fine di supportare la lettura delle molteplici disposizioni normative in essa contenute (basti pensare che l’articolo 1 si compone di ben 1.181 commi), con il presente scritto si riassumo in sintesi le principali disposizioni normative che interessano gli enti locali. Per una più puntuale e precisa lettura si rinvia alla legge n. 205/2017.
Art. 1, comma 26.
Contributi per la demolizione delle opere abusive
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all’erogazione di contributi ai comuni per il finanziamento degli interventi di demolizione delle opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con apposito decreto interministeriale (Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministro delle Economie e delle Finanze), sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281/1997, verranno definiti i criteri per l’utilizzazione e la ripartizione del fondo.
Art. 1, comma 37.
Proroga del blocco degli aumenti delle aliquote tributarie
Tale comma proroga a tutto il 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali. A tal fine, dunque, viene modificato il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come successivamente novellato dall’articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che ha prorogato detta misura al 2017 (comma 37, lett. a)). Viene altresì prevista una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore esclusivamente dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.
È doveroso ricordare che l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 consente di escludere dalla sospensione alcune fattispecie specifiche, ovvero:
- per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le norme citate si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell’attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Più in particolare, l’art. 2, comma 86, della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) prevede che l’accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta l’incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell’aliquota IRAP e dello 0,30% dell’addizionale all’IRPEF. La maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004);
- viene fatta salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative, ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, è da presumersi che le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l’articolo 2, comma 3 e l’articolo 3, comma 5 del menzionato d.l. n. 35/2013, nei quali il legislatore dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l’altro, anche a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del SSN – viene precisato- dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente);
- viene esclusa dal blocco degli aumenti la tassa sui rifiuti (TARI) che, si ricorda, è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il blocco dei tributi non si applica neppure agli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 243-bis e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- infine, come chiarito nella relazione illustrativa che accompagnava il ddl stabilità 2015, non rientrano nell’ambito della norma le tariffe di natura patrimoniale (tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; canone alternativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ossia il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Per quanto riguarda il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), si ricorda che esso ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco delle maggiorazioni).
La lettera b) del comma 37 consente ai comuni di confermare, anche per l’anno 2018, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017 con delibera del consiglio comunale. A tal fine viene aggiunto un periodo al comma 28 della richiamata legge di stabilità 2016, anch’esso novellato dalla citata legge di bilancio 2017.
Art. 1, comma 38.
Modalità di commisurazione della TARI
Tale comma proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
In particolare, sono prorogate al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). A tal fine è modificato il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).
In base al comma 652, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
È doveroso ricordare che l’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio “chi inquina paga”, di cui all’articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.
L’utilizzo del criterio medio-ordinario è stato da ultimo esteso al 2016 ed al 2017 dalla legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016.
Art. 1, comma 39.
Attività propedeutiche all’accertamento e riscossione delle entrate locali
Tale comma sopprime la norma che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, nel rispetto del codice dei contratti pubblici.
Viene in particolare soppresso l’articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017. Tale norma affidava agli iscritti all’albo dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di riscossione degli enti locali (previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) anche le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, allo scopo di tutelare l’integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.