L’equilibrio del fondo pluriennale vincolato dopo la legge n. 145/2018 e il d.m. MEF 1° marzo 2019
Marcello Quecchia
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) rappresenta una delle grandi novità dell’ordinamento contabile armonizzato disciplinato dal d.lgs. n. 118/2011, integrato con il d.lgs. n. 126/2014, dai decreti ministeriali del MEF di aggiornamento dei principi contabili, nonché dalle normative seguenti che hanno modificato il nuovo ordinamento contabile. Inoltre, la legge di bilancio 2019 (la legge n. 145/2018) e il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° marzo 2019 hanno modificato in maniera rilevante la disciplina del FPV, sia per quanto attiene alla rilevanza nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia per quanto inerisce alle spese di progettazione e alle spese in conto capitale. Dunque, prima di analizzare l’equilibrio del fondo pluriennale vincolato, appare opportuno approfondire la natura e le caratteristiche del FPV, come modificati dalla legge n. 145/2018 e dal d.m. MEF 1° marzo 2019, così poi da comprendere appieno i riflessi che la programmazione e la gestione comportano sull’equilibrio del fondo stesso.
1. Il concetto di esigibilità
Come noto, per quanto attiene alla contabilità finanziaria, la principale novità recata dall’ordinamento contabile armonizzato di cui al d.lgs. n. 118/2011 è data dalla cosiddetta “competenza finanziaria potenziata”.
Come indicato dal principio contabile generale n. 16 di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 (principio della competenza finanziaria) e dall’art. 183, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. È in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati”.
Il principio di competenza finanziaria è altresì esplicitato nel § 2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), laddove viene anche precisato come la scadenza dell’obbligazione sia il momento in cui l’obbligazione stessa diviene esigibile.
Il meccanismo contabile introdotto dal nuovo ordinamento per registrare il collegamento tra entrate già accertate e spese impegnate, ma non ancora esigibili, è costituito dal fondo pluriennale vincolato (FPV).