L’equilibrio nella gestione dell’anticipazione di tesoreria
Marcello Quecchia
Gli enti locali possono chiedere un’anticipazione di tesoreria nel limite massimo dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio. Analizziamo di seguito la gestione di questo istituto con riguardo anche ai riflessi immediati che la concessione dell’anticipazione di tesoreria comporta e proponiamo uno schema di deliberazione di Giunta comunale per la concessione dell’anticipazione di tesoreria.
L’art. 222 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che l’ente locale possa chiedere al tesoriere, al fine di risolvere momentanee deficienze di cassa, un’anticipazione di tesoreria nel limite massimo dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
Il comma 618 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (la legge di bilancio 2018) dispone tuttavia, fino al 31.12.2018, che il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del d.lgs. n. 267/2000 sia pari a 5/12 (anziché 3/12) delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Si ricorda che, per entrate correnti debbano essere considerati i primi tre titoli delle entrate.