L’illegittimità costituzionale del giuramento per la cittadinanza dello straniero incapace
Renzo Calvigioni
Con sentenza n. 258 del 7 dicembre 2017 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 50 del 13 dicembre 2017) la Corte Costituzionale si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale, sollevato dal giudice tutelare del Tribunale di Modena, dell’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui non esclude dalla prestazione del giuramento l’incapace non in grado di renderlo per una grave ed accertata condizione di disabilità, riconoscendo che non si può pretendere il giuramento quale condizione per l’acquisto della cittadinanza italiana, qualora la persona interessata sia affetta da incapacità.
Si tratta di un argomento sul quale non erano stati fatti molti commenti[1], tenendo conto della scarsa giurisprudenza esistente in merito: la Corte Costituzionale elimina qualsiasi dubbio in merito e riconosce il diritto del disabile all’acquisto della cittadinanza italiana senza il rispetto delle formalità richieste.
Le soluzioni che la giurisprudenza aveva trovato fino ad ora, non smentiscono il fatto che il giuramento non possa essere reso da altro soggetto diverso dall’interessato, ma dispongono semplicemente che del giuramento si possa fare a meno. Ad esempio, il Giudice Tutelare del Tribunale di Mantova, esaminata l’istanza del tutore dell’interdetto affinché fosse esonerato dall’onere di prestare il giuramento necessario ai fini dell’efficacia del decreto di concessione della cittadinanza e della sua trascrizione nei registri di stato civile, decide di accogliere la richiesta e di esonerare l’interdetto dalla prestazione del giuramento.
A sostegno di tale decisione, viene richiamato un parere del Consiglio di Stato n. 261/85 del 13 marzo 1987, nel quale viene dato parere favorevole alla
concessione della cittadinanza italiana all’interdetto, esonerandolo dall’obbligo di prestare giuramento.
Ad analoghe conclusioni, era giunto il Giudice Tutelare di Bologna con decreto del 18 giugno 2007 nei confronti di un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno.