L’inopinata “resurrezione” del collegio consultivo tecnico
Paolo Carbone
1 I precedenti del collegio consultivo tecnico.
Con l’art. 207, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, senza che alcuno ne avvertisse l’esigenza, il legislatore ha introdotto nella disciplina degli appalti le norme regolanti il collegio consultivo tecnico; il 20 maggio 2017, per effetto dell’art. 121, d.lgs. n. 57 del 2017, senza alcun rimpianto, il legislatore ha abrogato le disposizioni disciplinanti il collegio consultivo tecnico; a distanza di circa due anni, senza alcuna necessità, il legislatore ha inopinatamente reintrodotto nell’ordinamento il collegio consultivo tecnico, sia pure con una disciplina leggermente difforme da quella contenuta nell’art. 207, d.lgs. n. 50 del 2016, ma di essa non meno carente.
Peraltro, la tecnica legislativa è quanto meno discutibile, poiché mentre con numerosi commi dell’art. 1, d.l. n. 32 del 2019 sono sta ti modificati vari articoli del codice dei contratti, la disciplina del collegio consultivo tecnico non è stata ricollocata nell’art. 207, ma consegnata ai commi dall’undicesimo al quattordicesimo dell’art. 1, d.l. n. 32 del 2019, mentre l’art. 207 è rimasto un guscio vuoto.