Lo strano caso degli affidamenti diretti di importo superiore a 40 mila euro
Massimo Gentile
La conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, a mezzo della legge 14 giugno 2019, n. 55, è stata l’occasione per intervenire (nuovamente) sul contenuto dell’art. 36 del Codice, disciplinante gli affidamenti sotto soglia. Sono state, in particolare, riviste le fasce di importo e le modalità di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice. Nell’odierna sede, ritengo utile svolgere alcune considerazioni sugli affidamenti rientranti nella fascia di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 36.
In base alla nuova formulazione di siffatto punto, le stazioni appaltanti, “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi”, procedono secondo le seguenti modalità: “mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
La formulazione non è, invero, di chiarissima intellegibilità.
Il punto fermo è che, al pari degli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro, per gli affidamenti rientranti nell’ambito economico di cui alla menzionata lettera b), non occorre l’espletamento di una procedura di gara, ancorché negoziata.
Il riferimento all’“affidamento diretto” porta, difatti, ad escludere inequivocabilmente tale ipotesi.
Questo, ad avviso di chi scrive, vale sia per i lavori, sia per le forniture e i servizi.
Depone in tal senso il dato letterale della previsione, laddove individua nell’affidamento diretto la modalità tramite la quale la stazione appaltante deve procedere per tutte le tipologie di contratto. Si osserva, infatti, che l’inciso “mediante affidamento diretto” è, sotto il profilo sintattico, riferito a lavori, servizi e forniture.
Tuttavia, a differenza della fascia di importo fino a 40mila euro, nelle ipotesi di cui alla lettera b) non è possibile individuare direttamente l’affidatario senza consultare altri operatori economici, occorrendo una “previa valutazione”, nel caso dei lavori, di “tre preventivi” e, nel caso di servizi e forniture, di “almeno cinque operatori”.
La questione che si pone è, dunque, quella di comprendere come tale “valutazione” debba essere espletata.
Purtroppo, il Codice, sotto tale profilo, è di scarso aiuto, in quanto non reca alcuna definizione della procedura di “affidamento diretto” che possa consentire di individuare le modalità attraverso le quali siffatto modulo procedimentale possa estrinsecarsi nel concreto.
Né appare plausibile un’equiparazione dell’affidamento diretto alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice, quantomeno per due ordini di ragioni.
Un primo, correlato alla circostanza che il legislatore, per le fasce di importo superiore a quella di cui alla lettera b), ha operato un espresso richiamo a tale procedura, a dimostrazione che, laddove ha inteso riferirsi ad essa, lo ha fatto, per l’appunto, espressamente.