Lo svincolo delle indennità di espropriazione
Piero Tamburini
Con la sentenza n. 4894 pubblicata il 12 luglio 2019, il Consiglio di Stato muove dai limiti di applicabilità dell’art. 31 del codice del processo amministrativo che disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione per una importante precisazione sulla giurisdizione in ordine al tema in discussione, ossia lo svincolo delle indennità di espropriazione.
Sul punto, il Consiglio di Stato, basandosi sulla riconosciuta posizione di diritto soggettivo in capo all’interessato relativo al rilascio dell’autorizzazione allo svincolo delle indennità di espropriazione, che a sua volta costituisce, agli occhi dei giudici, un atto paritetico vincolato di accertamento (non espressione di potere pubblicistico), ha dichiarato il ricorso infondato affermandola giurisdizione del giudice ordinario.
Probabilmente, fa capire il Consiglio di Stato, non ci sarebbe stato bisogno neanche di ribadire il sopra accennato principio se le parti resistenti (Regione Lazio e Comune di Roma) avessero invocato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sulla scorta del disposto di cui all’art. 133, comma 1, lett. f) e g) del codice del processo amministrativo (c.p.a.); ma ciò non è avvenuto e sul punto si è formato il giudicato implicito ex art. 9 del c.p.a. Come a dire, se taluno avesse sollevato la questione, il giudice di appello avrebbe deciso nel senso della sopra rilevata competenza giurisdizionale del giudice ordinario come il sistema già espressamente avallerebbe.
Riavvolgendo il nastro della vicenda, si scopre che l’amministrazione (nel caso, la regione titolare del potere espropriativo), colpevole di aver ritardato il rilascio dell’autorizzazione allo svincolo della somma depositata, è stata trascinata dinanzi al T.A.R. per il risarcimento del relativo danno, qualificato, per la parte qui di interesse, come danno da ritardo.
La sentenza che ne è scaturita (per precisione, T.A.R. Lazio n. 1512/2015) si è posta:
(i) da un lato, come rigetto, relativamente alla richiesta di annullamento del silenzio mantenuto dalla regione (nel caso, dopo
tre anni dalla richiesta), con conseguente ritardo, nella emissione dell’atto di svincolo, dato che, a detta del giudice di prime cure, la stessa ricorrente avrebbe potuto evitare il detto pregiudizio ove avesse avuto quella “reazione processuale”, immediata e appropriata, che invece non ha avuto;
(ii) dall’altro lato, per quanto qui d’interesse, come pronuncia dichiarativa del difetto di giurisdizione con implicita conferma, in tal caso in sede di appello, relativamente alla connessa domanda di risarcimento del danno, qualificato anche esso dal ritardo del comune nel depositare presso la Ragioneria (MEF) l’indennità di espropriazione.