Il matrimonio same sex contratto all’estero… l’ombra dell’incostituzionalità
Lorella Capezzali
Dopo l’entrata in vigore dei decreti legislativi che adeguano la normativa esistente all’istituto delle unioni civili, sia rispetto all’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni che rispetto alle norme in materia di diritto internazionale privato, sul fronte dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso l’orientamento del legislatore delegato è chiaramente volto a convertire il matrimonio o altro istituto giuridico analogo in unione civile se contratto all’estero tra cittadini italiani, prevedendo appunto, per tali fattispecie, l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalla legge 76/2016.
Già il d.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144 (cd. “decreto ponte”), emanato ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della legge 76/2016 aveva anticipato tale previsione che all’art. 8, comma 3, aveva disposto che in attesa dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 28, lettera a) della legge 76/2016 gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all’estero, venissero trascritti nei registri provvisori delle unioni civili.
L’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 5/2017, modificando l’art. 14 del r.d. 1238/1939 ha istituito un ulteriore registro dello stato civile, denominato “Registro di unioni civili” e alla lett. c) ha introdotto l’art. 134-bis nel r.d. 1238/1939, prevedendo nel comma 3, lett. a) che nella parte seconda del registro delle unioni civili vadano trascritti, tra gli altri, gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all’estero…