Matrimonio o unione civile in imminente pericolo di vita
Renzo Calvigioni
Il matrimonio e, dopo la legge 76/2016, anche l’unione civile in imminente pericolo di vita, non rappresentano sicuramente delle fattispecie che si verificano con frequenza tanto che, anche in occasione di iniziative di formazione od aggiornamento, raramente vengono approfondite con la dovuta attenzione se non, addirittura, esaminate con una esposizione limitata a pochi e superficiali cenni di carattere generale.
Al contrario, si tratta di un argomento da affrontare con accuratezza, tenendo presente che laddove si dovesse presentare il caso e l’ufficiale di stato civile fosse chiamato alla celebrazione di un matrimonio o costituzione di unione civile in imminente pericolo di vita, proprio per l’urgenza della situazione e per la necessità di procedere con la massima speditezza, potrebbe non esservi il tempo di approfondire gli aspetti particolari o la problematica o la situazione specifica, con il rischio di commettere qualche errore le cui conseguenze potrebbero essere importanti.
Proviamo a fare qualche riflessione in merito, anche a seguito di una sentenza che, relativamente ad un caso particolare, ha valutato negativamente l’operato dell’ufficiale di stato civile.
Il matrimonio in imminente pericolo di vita
Il matrimonio in imminente pericolo di vita rientra nelle ipotesi, ben determinate e disciplinate dal codice civile, in cui la celebrazione può avvenire fuori dalla casa comunale. È disciplinato dall’art. 101 c.c., che espressamente recita:
Art. 101 – Matrimonio in imminente pericolo di vita.
1. Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso[2] al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
2. L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.
Occorre premettere che il matrimonio in imminente pericolo di vita assume “… un’alta rilevanza giuridica, perché esprime il carattere fondamentale del diritto a sposarsi, che il legislatore ha inteso assicurare al di là delle formalità preliminari al matrimonio predisposte
per regimentarne l’iter formativo…”