Tra migranti climatici e rifugiati ambientali: il patto globale per l’ambiente
Manuela Consito
Il naturale diritto degli individui a relazionarsi e a creare rapporti sociali, economici, giuridici e politici preesiste al potere politico, è diritto di libertà e radice del diritto fondamentale degli individui a circolare liberamente nello spazio geografico.
È un diritto che si afferma come diritto della personalità dell’individuo, non importa ora se come diritto naturale di ogni uomo, in specie come protezione derivata dall’emigrare e perciò come «diritto stesso di vivere».
Nella sua essenza concettuale più profonda può dirsi espressione del peregrinare come naturale disposizione dell’uomo che manifesta l’idea dei popoli «come soggetti dinamici, che agiscono sulla base dello ius societatis et communicationis», divenendo poi strumentale al tentativo di fondare un nuovo ordine giuridico universale inteso all’inclusione del novo Mondo nell’ordine giuridico e politico europeo.
Quale ius peregrinandi fonda la libertà di circolazione di ciascun individuo verso Stati terzi come piena enunciazione di una disposizione naturale dell’uomo, ius gentium naturalis, che appartiene a quanti intendano migliorare il proprio livello di vita,
trovando invece tutela come diritto fondamentale della persona nei soli limiti della sovranità che lo pone.
In tale ipotesi la libertà di circolazione si declina come ius migrandi, che con l’affermarsi delle Nazioni è espressione propria della sovranità dello Stato quale diritto alla circolazione nel quadro di un ordine internazionale.
È secondo questa accezione che la libertà di ogni individuo di lasciare qualsiasi paese incluso il proprio trova riconoscimento anzitutto nell’ordinamento internazionale a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
In tale contesto spicca per l’ordinamento italiano la speciale qualità di avente diritto di asilo, riconosciuta all’unico straniero che afferma un diritto all’ingresso nello Stato a fronte dell’impedimento nel suo paese dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. È diritto dell’uomo, riconosciuto anche al livello dell’Unione europea nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza (art. 10, co. 3, Cost. italiana; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 18, 19; TFUE, artt. 78 §§ 1 e 2, 79 §§1 e 2).
L’asilo fonda quello status di diritti fondamentali che si riferisce all’individuo in quanto tale, prescinde da qualsivoglia vincolo di cittadinanza o financo di residenza e si disvela nella sua massima espressione in caso di immigrazione involontaria.
Qui la migrazione si afferma quale vero e proprio diritto soggettivo, azionabile nei confronti dello Stato di ingresso. È pretesa all’ingresso e al soggiorno, cui corrisponde un insieme di obblighi da parte di quest’ultimo verso esuli e rifugiati – siano essi tali per motivi economici, politici o umanitari/ambientali – “forzati” a emigrare, dove dunque l’esercizio della libertà di circolazione diviene atto necessario a salvaguardia di quel “diritto di vivere” che nell’asilo trova il suo più ampio dispiegamento.