Modifiche al codice disciplinare e al procedimento disciplinare dopo il d.lgs. 75/2017
Marzia Alban
La delega contenuta nell’art. 17, comma 1, lett. s) della legge n. 124/2015 prevedeva “l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare”. Il d.lgs. 116/2016 in fretta aveva emanato i provvedimenti per “i furbetti del cartellino”, probabilmente anche a seguito dei fatti di cronaca ricorrenti, ma la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, per evitare ricorsi, ha previsto di acquisire l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; il decreto risulta ora approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri ed è in attesa di pubblicazione sulla G.U.
Gli altri interventi in materia disciplinare, a completamento di quanto disposto con la delega, sono stati inseriti nel d.lgs. 75 del 25.5.2017 che apporta modifiche al d.lgs. 165/2001.
Il procedimento disciplinare è stato rivisitato sia nella titolarità, sia nei termini procedurali, sia nelle fattispecie di condotte sanzionate, sia nelle sanzioni.
In merito alla titolarità e ai termini si propongono degli schemi riassuntivi che possono essere utili diari procedurali nelle varie fasi da affrontare sia da parte dei responsabili/dirigenti, sia dall’U.P.D. Per le infrazioni commesse dopo il 22 giugno 2017, spetta al responsabile/dirigente solo il rimprovero verbale, tutte le altre sanzioni conservative o espulsive sono di competenza dell’U.P.D.
La modifica introdotta sembra cogliere la difficoltà dei dirigenti di condurre l’azione disciplinare senza un’adeguata formazione in materia.
Nuovo compito cui sono chiamate le amministrazioni è di stabilire chi attiva e conduce l’azione disciplinare nei confronti del responsabile dell’U.P.D. che si è macchiato di ritardo o di omissione del procedimento disciplinare. (art. 55-sexies, comma 3, d.lgs. 165/2001, modificato).