Le modifiche al codice dei contratti pubblici apportate dal decreto Semplificazioni
Marco Agliata
Nell’ultima data disponibile per rispettare la scadenza normativa della procedura è stata pubblicata, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge 76/2020, sulla G.U. serie generale 228 del 14 settembre 2020, supplemento ordinario n. 33, la “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. decreto Semplificazioni).
La legge 120/2020 è entrata in vigore dal 15 settembre 2020 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 settembre 2020 è stato pubblicato il testo coordinato con il decreto legge 76/2020.
Come già indicato con chiarezza nel decreto Semplificazioni la maggior parte degli interventi normativi che interessano il codice dei contratti pubblici hanno carattere temporaneo e sono applicabili fino alla data del 31 dicembre 2021.
In questo articolo vengono esaminate le modifiche più rilevanti del codice dei contratti pubblici sia a carattere temporaneo che definitivo.
I nuovi limiti e modalità degli affidamenti sotto soglia dopo il decreto Semplificazioni
L’articolo 1, comma 2 della legge di conversione 120/2020 prevede, fino al 31 dicembre 2021, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di architettura e ingegneria sotto soglia, delle procedure diverse da quelle attualmente indicate dal codice all’articolo 36 (e che torneranno in vigore dal 1° gennaio 2022) con le seguenti modalità:
• lavori di importo inferiore a 150.000 euro, assegnati con affidamento diretto;
• servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75.000 euro, assegnati con affidamento diretto;
• servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria con importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie, affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 5 operatori nel rispetto del criterio di rotazione;
• lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro, assegnati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 5 operatori con applicazione del criterio di rotazione;
• lavori di importo pari o superiore a 350.000 e inferiore 1.000.000 di euro affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 10 operatori con applicazione del criterio di rotazione;
• lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle le soglie di cui all’articolo 35 del codice affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) a 15 operatori con applicazione del criterio di rotazione.