Natura giuridica del contributo di costruzione
Francesco Gorgerino
1. – Nell’estate del 2018 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dietro rimessione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, affrontando la legittimità di atti amministrativi di rideterminazione degli oneri connessi al rilascio del permesso di costruire, ha esercitato la propria funzione nomofilattica al fine di porre chiarezza, alla luce di un risalente dibattito di dottrina e giurisprudenza, sulla natura e sul regime giuridico dei contributi (o oneri) di costruzione, oggi disciplinati dall’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Con questa nota si ripercorreranno le argomentazioni svolte prima dal C.G.A. nella formulazione dei quesiti e quindi dall’Adunanza plenaria all’interno della sentenza, esaminando criticamente una pronuncia sicuramente rilevante nello specifico settore della materia edilizia, ma che investe altresì temi generali del diritto, non soltanto amministrativo.
Il giudizio nel quale si è espressa l’Adunanza plenaria concerneva l’impugnazione, mediante due separati ricorsi, di ‘note’ del 2007 con cui il Comune di Cinisi (PA) ricalcolava (quadruplicandoli rispetto alla quantificazione originaria) gli oneri richiesti per il rilascio di concessioni edilizie per la costruzione di alcuni capannoni industriali. La rideterminazione di tali contributi veniva giustificata dagli uffici tecnici comunali con la necessità di correggere l’erronea applicazione delle tariffe inizialmente
richieste ai privati al momento del rilascio dei titoli edilizi.
Il Tribunale amministrativo regionale di Palermo annullava le rideterminazioni degli oneri (con le sentenze n. 185 e n. 188 del 2017) avendo rilevato ulteriori errori procedurali compiuti dal Comune, che nel caso di specie aveva applicato le tariffe previste per la costruzione di immobili commerciali anziché quelle previste per edifici con destinazione artigianale.
Il Comune di Cinisi presentava appello avverso le due sentenze di primo grado ribadendo la bontà del proprio operato, in particolare sottolineando l’inesistenza nel tariffario comunale di una categoria di oneri ad hoc per l’edificazione di immobili artigianali, assimilati quindi per il computo del contributo a quelli commerciali.
I ricorrenti iniziali, con appello incidentale, ribadivano per altro verso alcune censure non considerate pienamente dal giudice di prime cure criticando, prima ancora che gli errori di calcolo commessi dall’Amministrazione, la violazione del principio dell’affidamento “essendo l’atto di rideterminazione degli oneri concessori intervenuto a notevole distanza temporale dal rilascio del titolo edilizio e dalla originaria determinazione degli oneri in misura corrispondente a circa un quarto rispetto a quanto rideterminato dal Comune con le note avversate in primo grado”.
Il Consiglio di giustizia amministrativa, con l’ordinanza sopra richiamata, rimetteva la questione all’Adunanza plenaria chiedendo un intervento chiarificatore su questo punto ritenuto davvero dirimente, ossia sullo “stesso presupposto (potrebbe
dirsi l’an) della pretesa della amministrazione comunale di Cinisi di por mano alla rideterminazione degli oneri a distanza di
tempo dalla primigenia determinazione occorsa in sede di rilascio dei rispettivi titoli edilizi”.