Necessità del ricalcolo del contributo di costruzione
Mario Petrulli
L’art. 15, comma 3 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), nel caso di rilascio di un nuovo titolo per il completamento dell’opera rimasta parzialmente incompiuta per l’avvenuta decadenza del permesso di costruire originariamente rilasciato, prescrive che l’ufficio debba procedere, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
Si chiede di chiarire quando tale ricalcolo debba considerarsi necessario.
Secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 1° marzo 2013, n. 487 e T.A.R. Toscana, sez. III, sent. 7 maggio 2018, n. 641), il ricalcolo è dovuto nel caso in cui la normativa che regola la quantificazione degli oneri sia nel frattempo variata e nell’ipotesi in cui il nuovo titolo richiesto comporti una variazione della destinazione d’uso originaria.
Su questa seconda eventualità, in particolare, può essere utile ricordare che il Consiglio di Stato ha precisato che “Nel caso di rilascio, in successione di tempo, di due permessi di costruire, il secondo dei quali richiesto dall’interessato per il completamento dei lavori relativi allo stesso fabbricato e non ultimati nel periodo di vigenza del primo, il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti per la prima concessione applicando anche ad essi la nuova disciplina medio tempore intervenuta, ma fermo restando lo scomputo delle somme già corrisposte è legittimo solo nell’ipotesi che le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d’uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma, in tale caso giustificandosi col maggior carico urbanistico
conseguente il ricalcolo degli oneri dovuto” (sez. VI, sent. 27 aprile 2012, n. 2471).
Dunque, soltanto nelle ipotesi sopra prospettate il comune potrà procedere – anche in applicazione del principio tempus regit actum – al ricalcolo degli oneri dovuti applicando la normativa e i parametri vigenti al momento in cui il titolo viene rilasciato, esclusa quindi ogni ultrattività della disciplina in vigore all’epoca del rilascio del titolo originario (poi decaduto), ma ciò pur sempre scomputando l’importo degli oneri a suo tempo versati (ricordiamo, infatti, che il mancato scomputo è illegittimo: in tal senso, cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. 9 maggio 2018, n. 549).