Le nuove norme sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (testamento biologico) e i compiti dell’ufficiale dello stato civile
Graziano Pelizzaro e Lorella Capezzali
La recente approvazione della legge n. 219 del 22 dicembre 2017 contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, chiama in causa ancora una volta l’ufficiale dello stato civile. Già in passato diversi Comuni avevano anticipato il legislatore, cercando di dare al problema una risposta, talvolta empirica, istituendo appositi registri destinati
alla raccolta delle DAT, con una soluzione che all’epoca lo Stato considerò illegittima.
In genere la tenuta di questi registri era affidata agli uffici comunali dei servizi demografici. Peraltro le modalità di raccolta e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento potevano cambiare da Comune a Comune.
Ora è lo stesso Stato che, in linea con quanto espresso nella nota direttiva interministeriale del 19 novembre 2010 che reclamava la competenza dello Stato su questa materia, affida espressamente parte delle competenze alla figura dell’ufficiale dello stato civile in ordine alla presentazione del DAT.
La nuova legge introduce anche la disciplina del consenso informato, in merito al quale non sembra possibile sia coinvolto l’ufficiale dello stato civile, dal momento che, se è vero che “Il consenso informato (…) è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare”, è anche vero che “Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”, il che esclude ogni possibilità di riferimento all’ufficiale dello stato civile.
L’altro elemento istituito dalla legge n. 219/2017 è costituito dalle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
L’art. 4, comma 1, prevede:
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie…