L’obbligo di conclusione del procedimento anagrafico
Liliana Palmieri e Romano Minardi
L’articolo 2 della legge n. 241/1990 stabilisce il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sia nelle ipotesi il cui esso consegua alla presentazione di un’istanza da parte del privato cittadino, oppure quando vi sia l’obbligo per la PA di procedere d’ufficio all’avvio del procedimento.
Questo fondamentale principio del nostro diritto amministrativo non ammette eccezioni; perfino nel caso in cui l’istanza di parte risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata la PA è tenuta ad adottare un provvedimento espresso, permettendosi tuttavia una redazione in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Per quanto riguarda i termini di conclusione del procedimento, essi decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, oppure, in tutti i casi in cui vi sia un’istanza di parte, dal momento in cui viene presentata l’istanza stessa.