Obbligo di gare telematiche dal 18 ottobre e acquisti di beni e servizi infra 1.000 euro: quali prospettive per le stazioni appaltanti?
Giancarlo Sorrentino
L’obbligo di utilizzare dal 18 ottobre i mezzi di comunicazioni elettronici dovrebbe valere solo per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie. Questa interpretazione è basata sul fatto che la citata previsione è collegata alle direttive europee e, pertanto, “destinata” agli appalti a rilevanza comunitaria. Vediamo nel dettaglio la questione.
A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Una previsione – contenuta nell’art. 40, comma 2 – che non prevede testualmente alcuna precisazione/deroga sulla base dell’importo negoziato e, dunque, se applicata anche ai micro acquisti rischia di paralizzare l’attività negoziale delle stazioni appaltanti.
Invero, l’obbligo di utilizzare dal 18 ottobre i mezzi di comunicazioni elettronici dovrebbe valere solo per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie; un’interpretazione basata sul fatto che la citata previsione è collegata alle direttive europee e, pertanto, “destinata” agli appalti a rilevanza comunitaria.
Un’interpretazione che trova, altresì, sostegno considerando che il nuovo Codice dei contratti ha previsto sin da subito l’obbligo per le stazioni appaltanti di affidare forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; si tratta, infatti, di un procedimento di gara “dematerializzato” limitato al sottosoglia che ha anticipato ed amplificato la previsione di cui all’art. 40 senza, però, esserne poi assorbito.
Del resto, l’effettiva portata applicativa del citato articolo 40, comma 2 è stata già “testata” nel nostro ordinamento da parte delle centrali di committenza. Al lettore non sfuggirà, infatti, che il primo comma dello stesso articolo 40 ha previsto – dal 2016 – che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte da centrali di committenza siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. Una disposizione “speculare” a quello in commento entrata immediatamente in vigore e invocata dalle centrali di committenza per gli acquisti sovrasoglia.