Omessa indicazione dei costi della manodopera in offerta. Esclusione immediata o soccorso istruttorio?
Michele Di Michele
Con legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 297), veniva introdotto, al comma 3 bis dell’art. 86 del previgente codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006), il principio per cui l’offerta economica dei concorrenti non può giocare al risparmio sul costo del lavoro (così come pure sul costo per la sicurezza aziendale), prevedendosi che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. […]”.
A tal fine la norma in questione prevedeva che il costo del lavoro (determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) fosse specificamente indicato, ed imponeva altresì che lo stesso fosse congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto di lavori, ser-vizi o forniture .