Le opere a scomputo: l’odierno quadro normativo
Paola Minetti
Il quadro normativo delle opere a scomputo è stato delineato nella deliberazione dell’Autorità di vigilanza dei ll.pp. (oggi ANAC) n. 7 del 16 luglio 2009, che ripercorre gli interventi del legislatore sulla materia degli appalti pubblici, dalla legge Merloni-quater al Codice dei contratti (con tre discipline diverse), l’ultima a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 12 luglio 2001 C 399/1988.
“La regolamentazione dell’istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo risale alla normativa in materia urbanistica, secondo la quale la realizzazione di tali opere condiziona il rilascio del permesso di costruire. L’articolo 31 della l. 1150/1942 (ora articolo 12 del d.P.R 380 ”.
L’obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione in caso di esecuzione di nuove opere edilizie è sorto con l’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (articolo 8), al quale si è aggiunto quello inerente al contributo commisurato al costo di costruzione con l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (la cosiddetta legge Bucalossí). Queste disposizioni sono state tutte trasfuse nell’articolo 16 del Testo Unico sull’Edilizia che, ai commi 7, 7-bis e 8 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, stabilisce la suddivisione in oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il rilascio del permesso di costruire da parte di un’amministrazione comporta, pertanto, per il privato “la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” (art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001).
Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti “in ragione dell’obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio” (Cons. Stato, sez. V, sent. 23 gennaio 2006, n. 159).
Il legislatore ha previsto con l’art. 11, primo comma, della legge n. 10/1977, ora trasfusa con modifiche nell’art. 16, comma 2 del Testo Unico dell’Edilizia, la possibilità di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il titolare del permesso di costruire o attuatore del piano si obblighi a realizzarle direttamente.