L’ordine di allontanamento ed il divieto di accesso alla luce del decreto sicurezza
Massimo Ancillotti
Concentriamo l’attenzione, in questa sede sugli istituti che, alle nostre latitudini operative, costituiscono, verosimilmente, l’aspetto di gran lunga più importante e foriero di incertezze dell’intero pacchetto sicurezza: l’ordine di allontanamento ed il divieto di accesso.
È il Capo II decreto-legge 20 febbraio 2017, n 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, a contenere le disposizioni di nostro interesse, ampollosamente definite “di tutela e sicurezza delle città e del decoro”.
L’articolo 9 rappresenta il punto centrale dell’intero pacchetto di riforma e contiene la descrizione dei precetti da cui
origina l’ordine di allontanamento e il successivo articolo 10 contiene poi la descrizione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla sua inosservanza e descrive i contenuti del sottostante divieto di accesso.
Con andamento operativo e schematico, proviamo ad affondare la lama all’interno di questi due istituti.
In sintesi:
Soggetto attivo
“chiunque”
Soggetto attivo generico della violazione può essere qualsiasi persona fisica o giuridica, anche se, onestamente,
ci riesce difficile immaginare una persona giuridica parte attiva di una delle violazioni di che trattasi.
Condotta
“ponga in essere condotte che impediscono la libera
accessibilità e fruizione”
Siamo quasi di fronte ad una norma amministrativa in bianco perché non c’è una precisa perimetrazione del
comportamento vietato, trattandosi di un complesso di condotte legate dalla astratta potenzialità di impedire
l’accessibilità e fruizione delle infrastrutture di cui sotto.
Rispetto alla originaria formulazione del decreto-legge è scomparso il riferimento a condotte meramente limitative
ed oggi il comma 1 precisa che l’ordine di allontanamento è disposto solo quando siano state accertate condotte
che, al sussistere degli altri presupposti richiamati dalla norma, impediscono (prima la norma parlava anche di
mere limitazioni) l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei luoghi indicati.
Evidente che tale modifica, almeno in relazione alla ipotesi di cui al comma 1, limita e non di poco la possibilità di accertare violazioni e di disporre l’ordine di allontanamento.
Sarà necessario – e potremo farlo verosimilmente anche a livello di norme regolamentari – precisare cosa debba
intendersi per condotte che impediscono, espressione che ad oggi, per tuziorisimo operativo, deve essere intesa nel
senso fatto palese dalla sua proposizione letterale.