Patente di guida deteriorata
Raffaele Chianca
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del d.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’originale, a norma dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50). “Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare”.
Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la patente si considera deteriorata quando non sono leggibili:
- estremi di riconoscimento del documento
- dati anagrafici del titolare
- data di scadenza
- fotografia del titolare.
In buona sostanza possiamo affermare che un documento può essere definito deteriorato quando non assolve più alle funzioni per il quale è stato rilasciato, e per questo è necessario
richiedere l’emissione di un duplicato.