Permessi di costruire in deroga e responsabilità del dirigente dell’Ufficio Tecnico
Mario Petrulli
Non di rado, nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica, si individuano situazioni in cui la competenza alla decisione finale circa l’adozione di un determinato atto, normalmente riservato al dirigente dell’Ufficio Tecnico, sia rimessa in realtà ad un organo politico. Gli esempi tipici e legislativamente previsti sono rappresentati dalla decisione sull’istanza di permesso di costruire in deroga e sulla proposta di un piano di lottizzazione. Se non è dubitabile che, in tali occasioni, la decisione finale circa l’adozione del provvedimento esuli dalla sfera di competenza del responsabile dell’Ufficio Tecnico, è legittimo chiedersi se esista comunque un ambito di competenza prodromico in capo a quest’ultima figura. La risposta è positiva, come andremo meglio a dettagliare a breve.
Il permesso di costruire in deroga
L’art. 14 del Testo Unico Edilizia prevede che sull’istanza di permesso di costruire in deroga si debba esprimere il consiglio comunale con propria deliberazione, preliminare all’eventuale rilascio del titolo da parte dell’Ufficio Tecnico: per giurisprudenza condivisibile, si tratta di una competenza esclusiva di tale organo, chiamato a valutare “gli interessi in conflitto, anche pronunciandosi sulle osservazioni dedotte nel procedimento dalle parti interessate”. In particolare, “la ratio di tale speciale competenza attribuita al consiglio comunale risiede in ciò che, poiché il permesso di costruire in deroga comporta una deroga allo strumento urbanistico comunale, unico soggetto legittimato a pronunciarsi sulla relativa istanza è l’organo titolare del relativo potere di pianificazione, id est il consiglio comunale”. È conseguenza evidente, sulla quale non serve soffermarsi oltre, che l’eventuale decisione (positiva o negativa) adottata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico sarebbe illegittima per vizio di incompetenza.
Naturalmente, ciò non toglie che la pratica debba essere istruita dagli Uffici Tecnici, non potendo ritenersi – e la norma citata non lo prevede – che tutto l’iter amministrativo volto al rilascio del titolo edilizio in deroga sia gestito in via diretta ed esclusiva dall’organo consiliare. E che l’istruttoria sia compito esclusivo dell’Ufficio Tecnico (e, quindi, del responsabile di detto ufficio) è conseguenza anche di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 241/1990 in materia di Compiti del responsabile del procedimento, secondo cui …