Il permesso di costruire condizionato
Anna Maria Porporato
Il Consiglio di Stato con la sentenza in commento ha ritenuto inammissibile il rilascio di un permesso di costruire la cui efficacia è stata subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva, futura ed incerta, consistente nel raggiungimento di un accordo tra i proprietari richiedenti il permesso di costruire e i proprietari confinanti in merito alla fattibilità dell’intervento. In particolare, è stato evidenziato che la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale propria del permesso di costruire non consentirebbe l’apposizione, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, di una condizione sospensiva o risolutiva. Con riguardo a tale affermazione si è inteso dare conto del dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza in ordine al carattere pienamente vincolato oppure aperto all’esercizio di valutazioni discrezionali e tecnico-discrezionali del permesso di costruire. È stata poi affrontata la questione dell’ammissibilità dell’inserimento di condizioni in senso stretto e di clausole particolari nel permesso di costruire per il tramite dell’accordo integrativo concluso tra la Pubblica Amministrazione e le parti private.
La pronuncia ha offerto, inoltre, lo spunto per condurre un’analisi degli orientamenti affermatisi in giurisprudenza con riguardo alle condizioni in senso stretto, alle clausole particolari e alle modalità esecutive che possono essere apposte al permesso di costruire. Si è dato conto dell’orientamento della giurisprudenza che nel valutare la legittimità delle prescrizioni contenute nelle condizioni o nelle clausole particolari valuta la proporzionalità delle stesse. Infine, in merito alle conseguenze relative alla illegittimità della condizione, si è dato conto delle soluzioni prospettate dalla dottrina: la soluzione dell’annullabilità parziale dell’atto, cioè dell’annullabilità del solo elemento viziato – la condizione – e la soluzione più rigorosa che opta per l’invalidità dell’intero atto.